Reclami


Risoluzione delle Controversie con ADR/ODR

7.1 I contratti di acquisto conclusi tramite il Sito sono regolati da quanto indicato nelle presenti Condizioni Generali di Vendita e, per quanto non previsto, dal Codice del Consumo italiano.

7.2 Si ricorda che nel caso di Cliente Consumatore, per ogni controversia relativa all’applicazione, esecuzione e interpretazione del presente documento è competente il foro del luogo in cui l’utente risiede o ha eletto domicilio.

Nel caso di Cliente Professionista, per ogni controversia relativa all’applicazione, esecuzione e interpretazione del presente documento è invece competente il Foro ove ha sede AR Tech.

7.3 Nel caso in cui il Cliente Consumatore, abbia presentato un reclamo direttamente a AR Tech, a seguito del quale non sia stato tuttavia possibile risolvere la controversia così insorta, AR Tech fornirà le informazioni in merito all’organismo o agli organismi di Alternative Dispute Resolution (organismi ADR) per la risoluzione extragiudiziale delle controversie relative ad obbligazioni derivanti da un contratto concluso in base alle presenti Condizioni Generali di Vendita, precisando se intenda avvalersi o meno di tali organismi per risolvere la controversia stessa.

7.4 Inoltre, è stata istituita una piattaforma europea per la risoluzione on-line delle controversie dei consumatori c.d. piattaforma ODR (On-line Dispute Resolution) consultabile al seguente indirizzo  http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Attraverso la piattaforma ODR il Cliente Consumatore potrà consultare l’elenco degli organismi ADR, trovare il link al sito di ciascuno di essi e avviare una procedura di risoluzione on-line della controversia in cui sia coinvolto.

7.5 Sono fatti salvi in ogni caso il diritto del Cliente Consumatore di adire il giudice ordinario competente della controversia derivante dalle presenti Condizioni Generali di Vendita, qualunque sia l’esito della procedura di composizione extragiudiziale delle controversie relative ai rapporti di consumo mediante ricorso alle procedure di cui alla Parte V, Titolo II-bis Codice del Consumo.

7.6 Se le parti non riescono a trovare un accordo su un organismo ADR entro 30 giorni di calendario dalla presentazione del modulo di reclamo o se l’organismo ADR rifiuta di trattare la controversia, il reclamo non sarà trattato.

7.7 La parte ricorrente (il Cliente Consumatore) sarà informata della possibilità di contattare un assistente ODR per ottenere informazioni generali su altre forme di ricorso.

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